Descrizione
Con Deliberazione n. 5/48 del 29 gennaio 2025, la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale 2023-2025 - Aggiornamento 2025 in attuazione dell’art. 3, comma 3 lett. f) della L.353/2000 e dell’art. 24 della L.R. 8/2016, approvando, le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree a rischio, nei periodi a maggior pericolo di incendio boschivo, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti;
Considerato che il suddetto provvedimento prevede che il Periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, vige dal 1° giugno al 31 ottobre (art. 7 della D.G.R. n. 5/48 del 29.01.2025).
Ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili) la crescita delle essenze vegetali, nonché pulire e curare tutte le aree ricadenti nel territorio comunale e, in particolare, quelle situate all’interno del perimetro urbano;
Ritenuto inoltre indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;
Si ordina, pertanto, allo scopo di eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all’igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l’incolumità delle persone e beni territorialmente esistenti:
1. entro il 1° giugno 2025:
- ai proprietari e/o conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini,
- ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di realizzare una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri,
- ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati,
- ai proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2 della D.G.R. 5/48 del 9.01.2025, di realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo tutto il perimetro confinante con il bosco;
2. La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi (fuori dall’area urbana), è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;
3. entro il 15 giugno 2025 ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sia di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, siti all’interno del perimetro urbano (centro abitato), di effettuare un’accurata opera di pulizia dell’intera area, estirpando o tagliando le erbacee, le sterpaglie e la vegetazione incolta con la rimozione di tutto il materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi che possono causare incendi;
4. ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo di contenere le siepi entro le proprietà private senza che queste possano ostacolare in alcun modo la transitabilità stradale, con il taglio dei rami e delle radici di piante che
protendono oltre il confine della proprietà e che creano impedimento al regolare pubblico passaggio e impediscono la corretta visione della segnaletica stradale.
Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali antincendio (dal 01 giugno al 15 ottobre), quindi le aree di cui sopra devono essere tenute pulite per l’intera stagione, provvedendo a ripulirle tutte le volte che si renderà necessario.